CAP.8 << LA CONDIZIONE DEI CONTADINI >>
Nella prima metà dell’Ottocento le condizioni di vita della popolazione del paese e
delle campagne non erano floride, gli esempi sopracitati riguardano casi disperati di
persone nullatenenti, ma gli stessi contadini erano sottoposti ad un lavoro duro
soprattutto se non erano proprietari del proprio terreno ma solo affittuari. Ne è
testimonianza un contratto di affitto stipulato il 14 settembre 1834 tra Giuseppe
Antonio Posata e figli, tutti contadini e Domenico Donati, proprietario delle terre
situate in salita del fiume Lavino. Dal documento scopriamo che l’affitto delle terre
aveva la durata di 29 anni e l’ ammontare del loro costo era di 21 ducati da dover
pagare entro il 15 gennaio di ogni anno. Si accettavano solo monete d’argento e i
contadini erano costretti a rispettare regole molto severe tra cui quella di non
tagliare gli alberi secchi senza il permesso del signor Donati. Le terre, della grandezza
di circa 10 coppe, comprendevano 31 alberi di fichi, 34 di ulivi, 15 di ciliegi, 7 meli,
una noce, una quercia e più di 200 viti. Il legname tagliato doveva essere pagato e
per ogni albero reciso si doveva piantarne uno di oliva.
Gli affittuari dovevano inoltre impiantare nel terreno della salita del Lavino, lungo il
corso del fiume, qualsiasi albero, per evitare le possibili alluvioni e dovevano persino
vigilare assiduamente le azioni dei vicini ai confini. Avevano l’obbligo di non recidere
alcun albero senza il permesso del Sig. Donati, altrimenti avrebbero dovuto pagare
tre ducati per ogni albero di fico o di oliva tagliato e cinque carlini per ogni altro
albero. Il Sig.Donati aveva anche il diritto di cacciarli via dalle terre e cederle ad altri
se entro un anno non avessero pagato l’affitto pattuito. Gli affittuari non avrebbero
avuto nessuna giustificazione né sconto d’affitto se in un anno avessero avuto
pessimi raccolti.